Di Ing. Bert Stap, Ing. Nick de
With e Paul Hoogerkamp
I costruttori di macchine si
interrogano su come si debbano applicare i requisiti della nuova Direttiva
Macchine 2006/42/CE relativamente ai ripari fissi e in particolare alle
barriere di sicurezza. Alcuni fornitori, ai sensi dell'articolo 1.4.2 dell'allegato
I della Direttiva Macchine "Requisiti particolari per i ripari",
sostengono che gli elementi di fissaggio debbano rimanere attaccati al riparo
fisso e/o alla macchina. Altri sostengono che il legislatore per riparo fisso
non intenda le barriere di sicurezza. Ovviamente le domande più importanti
sono: "che cosa intende il legislatore" e "chi ha ragione?"
Che cosa
indica esattamente la nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE? La Direttiva indica
due tipi di ripari: il riparo fisso e il riparo mobile con dispositivo di
interblocco. Per ripari fissi si intendono ad esempio la lamiera di una
macchina e pannelli che possono essere rimossi soltanto con gli utensili. Il
riparo fisso, ove possibile, non deve restare attaccato alla macchina. Per
ripari mobili si intendono invece porte scorrevoli, porte girevoli o botole di
ispezione. È molto importante che il riparo mobile, se aperto, resti il più
possibile attaccato alla macchina.
Tutti
concordano sul fatto che una barriera di sicurezza sia una combinazione di
ripari fissi e mobili (pannelli fissi con supporti e porte girevoli o
scorrevoli). Fin qui, il discorso è chiaro.
Lo stesso
requisito 1.4.2.1 dell'Allegato I della Direttiva Macchine stabilisce inoltre
che gli elementi di fissaggio di un riparo fisso debbano restare attaccati alla
macchina o al riparo (requisito 1.4.2.1. sui ripari fissi): "I sistemi di
fissaggio devono rimanere attaccati ai ripari o alla macchina quando i ripari
sono rimossi". Per dare una risposta chiara a cosa intenda il legislatore,
bisogna considerare prima come si attaccano le barriere di sicurezza a una
macchina nella pratica. Nella maggior parte dei casi, le barriere di sicurezza
(fig. 1) vengono utilizzate per impianti e macchine di grandi dimensioni,
spesso composti da una combinazione di diverse macchine (una
"macchina" intesa ai sensi della definizione della Direttiva
Macchine, articolo 2, lettera a, quarto trattino). In molti casi, la barriera
di sicurezza è completamente staccata dalla macchina oppure attaccata
meccanicamente alla macchina in alcuni punti soltanto. Inoltre, esistono molte
varianti di barriere di sicurezza, come ad esempio una copertura interamente in
acciaio per rivestire un robot di saldatura. In molti casi, la copertura (v.
fig. 2) è realizzata con pannelli, che sono collegati tra loro mediante bulloni
nelle flange indurite. Durante la composizione del paragrafo 1.4.2.1, il
legislatore intendeva una barriera di sicurezza di questo tipo?
Probabilmente
il legislatore avrà pensato alla seguente situazione, che in pratica si
verifica spesso. Molti avranno visto o
gli sarà capitato almeno una volta che, per eseguire la manutenzione di un
componente, si debba rimuovere il rivestimento della macchina. Non è raro che
alcune settimane dopo ci si accorga che il rivestimento non è ancora stato
riapplicato. Il rivestimento viene appoggiato da qualche parte nell'impianto di
produzione e spesso non viene più rimesso. Questo può avvenire per diversi
motivi. In molti casi, il rivestimento della macchina viene attrezzato dal produttore
con viti e bulloni M6 (autofilettanti) come elementi di fissaggio. È probabile
che l'installatore che deve smontare il rivestimento, ad esempio per eseguire
la manutenzione di un sistema di trasmissione, perda alcuni di questi piccoli
bulloni o viti e che debba quindi andare in magazzino a richiederne altri per poter
rimontare il rivestimento. Spesso però, in questi casi, per la fretta di
produrre la macchina o l'impianto viene rimesso in funzione senza che sia stato
montato (correttamente) il rivestimento. Di solito si pensa che tanto, prima o
poi, verrà sistemato, ma poi si finisce per dimenticarsi della questione. In
questo modo, gli interventi di manutenzione si concludono con la perdita di una
parte del riparo specificato dal produttore. Il riparo fisso fa parte delle
misure di analisi e riduzione dei rischi del produttore e la sua assenza genera
una situazione di pericolo per l'operatore dell'impianto o della macchina. Il
requisito in questione può essere compreso meglio in questo contesto. Il
legislatore ha richiesto chiaramente al produttore / progettatore di pensare ad
altre soluzioni per gli elementi di fissaggio.
Deve essere
possibile sostituire con facilità la vite o il bullone con un altro sistema di
fissaggio. Il legislatore, tra i requisiti generali dei ripari (requisito
1.4.1), parla anche di rimozione dei ripari fissi per la sostituzione di
utensili o per attività di manutenzione. Ma di fatto quando si rimuovono la
barriere di sicurezza per la manutenzione o per sostituire gli utensili? Probabilmente
mai. I pannelli delle barriere di sicurezza delle macchine o degli impianti
vengono rimossi molto occasionalmente per tutta la durata della macchina, ad
esempio per sostituire una parte della macchina / impianto nella barriera di
sicurezza e soltanto se i componenti da sostituire non passano dalle porte nella
barriera di sicurezza. Inoltre, gli elementi di fissaggio delle barriere di
sicurezza spesso hanno dimensioni completamente diverse rispetto ai piccoli
bulloni e alle viti descritte in precedenza e pertanto è più difficile
smarrirli. In alcuni tipi di barriere di sicurezza, come i ripari delle
macchine, vengono utilizzati particolari metodi i fissaggio e non è possibile
soddisfare il requisito della direttiva. Si pensi alle barriere di sicurezza in
alluminio, molto utilizzate, fatte in profili standard avvitati tra loro in
lexan, rete metallica o lamiera. Anche questi produttori devono iniziare a
valutare nuovi metodi di fissaggio? Entrambi gli esempi ci inducono a pensare
che l'applicazione di questa parte del requisito 1.4.2.1 non sia sempre
necessaria per le barriere di sicurezza e che i fornitori di barriere di
sicurezza e i costruttori di macchine che producono barriere di sicurezza o
involucri nella maggior parte dei casi possano mantenere il metodo di fissaggio
usato finora: in genere, un collegamento saldo con bullone.
Quanto
sopra è sancito dall'interpretazione europea della nuova Direttiva Macchine nel
progetto di traduzione della "Guida all'applicazione della direttiva
2006/42/CE". La spiegazione che segue fa parte del requisito. 1.4.2.1.:
...
1.4.2.1. richiede che i sistemi di fissaggio per ripari fissi rimangano
attaccati agli stessi ripari o alla macchina quando si rimuovono i ripari.
Questo requisito ha lo scopo di ridurre i rischi derivanti dal mancato
fissaggio o dal fissaggio parziale del rivestimento per lo smarrimento di uno o
più elementi di fissaggio a seguito della rimozione dei ripari fissi, ad
esempio per scopi di manutenzione. L'applicazione di questo requisito dipende
dalla valutazione del rischio del produttore. Il requisito si applica a
qualsiasi riparo fisso che possa essere rimosso dall'operatore con il rischio di
perdita di del sistema di fissaggio, ad esempio nel caso di un riparo fisso che
venga rimosso durante le ordinarie attività di pulizia, regolazione o
manutenzione sul luogo di lavoro. Il requisito non si applica necessariamente a
ripari fissi che devono essere rimossi, ad esempio, soltanto quando la macchina
viene sottoposta a una revisione completa, a un grande intervento di
riparazione o viene smontata per essere trasportata in altra sede. La
spiegazione sopra ribadisce la nostra precedente interpretazione del requisito
1.4.2.1. Viene indicato con molta chiarezza che il produttore, nella sua
valutazione del rischio, può decidere se il riparo fisso debba essere
attrezzato con elementi di fissaggio non perdibili. Deve considerare il rischio
di perdita degli elementi di fissaggio e l'eventualità che il riparo fisso non
venga rimontato in parte o in toto. Inoltre, viene specificato che questo
requisito non si applica necessariamente, ad esempio, ai ripari fissi che
devono essere rimossi sporadicamente per grandi interventi di manutenzione
sulla macchina o sull'impianto. A nostro avviso, questo è decisamente il caso
delle barriere di sicurezza intorno a macchinari e impianti.
La nostra
conclusione è che, nella maggior parte dei casi, per le barriere di sicurezza
possano bastare i normali collegamenti a vite. Non lasciatevi ingannare dagli
argomenti dei produttori di ripari, ma valutate attentamente la necessità di
utilizzare collegamenti a vite o a bulloni che non si possano perdere. Il
legislatore lascia spazio per l'interpretazione.
L'Ing. Bert Step è un consulente autonomo della società di consulenza tecnica ESV Technisch Adviesbureau BV a Barneveld, nei Paesi Bassi, con circa 16 anni di esperienza nel campo della sicurezza pratica delle macchine. Ha partecipato direttamente allo sviluppo di barriere di sicurezza e coperture in acciaio a segregazione totale per i robot di saldatura.
L'Ing. Nick
de With è consulente senior presso Fusacon BV, docente presso NEN e membro
delle commissioni normative NEC 44 e IEC TC44/WG7.
Paul
Hoogerkamp è un consulente operativo indipendente per l'azienda Mecid B.V. di
Vorden, nei Paesi Bassi.
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